Cass. civ. n. 10952/2015
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.
Cass. civ. n. 7252/2014
Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.
Cass. civ. n. 6306/2014
Ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza, cosicché il giudice deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, degli stessi.
Cass. civ. n. 5402/2014
Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione ex art. 5 della legge fall. non costituisce vizio di motivazione della sentenza di merito, impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel regime introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), l'avere erroneamente inserito il valore del patrimonio netto tra le passività, trattandosi di fatto non decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Cass. civ. n. 23344/2010
Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate ovvero controllate da un'unica società "holding", l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poichè, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti.
Cass. civ. n. 17281/2010
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria.
Cass. civ. n. 13086/2010
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'onere, posto a carico del creditore, di provare la sussistenza del proprio credito e la qualità di imprenditore in capo al debitore, non esclude, ai sensi dell'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la sussistenza di spazi residuati di verifica officiosa da parte del tribunale, che può assumere informazioni urgenti, utili al completamento del bagaglio istruttorio e non esclusivamente strumentali all'adozione di un'eventuale misura cautelare, in quanto il procedimento, pur essendo espressione di giurisdizione oggettiva perché incide su diritti soggettivi, consacrando il potere dispositivo delle parti, nel contempo tutela interessi di carattere generale ed ha attenuato, ma senza eliminarlo, il suo carattere inquisitorio.
Cass. civ. n. 21834/2009
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
Cass. civ. n. 14064/2007
Le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento che precede la dichiarazione di fallimento, tenuto conto che tale procedimento ha carattere sommario e camerale, investe materia sottratta al potere dispositivo delle parti, tende al riscontro dei presupposti per l'instaurazione della procedura concorsuale, senza un preciso accertamento delle obbligazioni facenti carico all'imprenditore.
Cass. civ. n. 27386/2005
L'efficacia del «pactum de non petendo» pur non condizionata all'adesione di tutti i creditori, è tuttavia correlata alla sua idoneità — che deve essere valutata alla luce della complessiva condizione debitoria dell'impresa, e, quindi anche con riguardo alla scadenza delle obbligazioni escluse dal patto medesimo — ad escludere lo stato d'insolvenza del debitore, se ed in quanto esso testimoni la condizione di credito e di fiducia di cui gode il debitore nel ceto creditorio considerato nel suo complesso.
Cass. civ. n. 22343/2004
Gli accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti non fanno stato nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e non precludono in modo assoluto l'attività di chi nega lo stato di insolvenza, a meno che su qualche credito definitivamente ammesso al passivo fallimentare non sia intervenuta sentenza passata in cosa giudicata.
Cass. civ. n. 19611/2004
In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'impresa, che esso presuppone, da intendersi come situazione (in prognosi) irreversibile, e non già mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, legittimamente può essere desunto, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento di un solo debito; mentre, d'altro canto, dichiarato il fallimento, la successiva estinzione delle obbligazioni ne consente solamente la chiusura e non anche la revoca, a meno che non trattisi di elementi attinenti, pure se forniti nel successivo giudizio di opposizione, ad epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento ed idonei ad escludere, nel contesto delle varie circostanze, tale stato d'insolvenza. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha cassato la pronunzia del giudice del merito che, nel rigettare il gravame, si era limitata a ribadire l'esistenza dello stato d'insolvenza basandosi unicamente, senza alcuna motivazione, sullo stato passivo provvisorio e, omettendo di fare riferimento al momento della dichiarazione di fallimento ma prendendo in considerazione quello del pagamento del debito effettuato nella fase prefallimentare, non aveva considerato che esso può essere escluso anche sulla base di elementi di prova forniti successivamente nel corso del giudizio di opposizione, purché riferibili ad epoca precedente a tale dichiarazione, ulteriormente omettendo di prendere atto, con le conseguenti e dovute valutazioni, della revoca dell'insinuazione al passivo successivamente alla dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 1997/2003
La dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obiettivo, nello stato d'insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore (essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti) e può quindi essere legittimamente effettuato dal giudice ordinario anche quando i crediti derivino da rapporti riservati alla cognizione di un giudice diverso.
Cass. civ. n. 15407/2001
Il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per Iva ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l'esecutività dell'atto impugnato è stata sospesa.
Cass. civ. n. 115/2001
Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (che, nella specie, si assumevano impugnate dinanzi alla competente commissione tributaria da parte del fallito) e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e Commissioni tributarie.