(massima n. 2)
In materia di spese processuali la parte, già soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito, sicché, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità.