Il contratto di assicurazione contro i danni(1) è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno [1895](2).
Il contratto di assicurazione contro i danni(1) è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno [1895](2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 20766/2015
In tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'impugnazione proposta dall'assicuratore in relazione alla misura del concorso di colpa della vittima giova anche al conducente non proprietario che non abbia, a sua volta, proposto analogo gravame, in quanto tale soggetto riveste, ai sensi dell'art. 1904 c.c., la qualità di "assicurato" unitamente al proprietario ed alle altre persone indicate dall'art. 2054, comma 3, c.c., sicché la sussistenza e la misura della sua responsabilità costituiscono presupposto e limite di quella dell'assicuratore verso il terzo danneggiato.Cass. civ. n. 15107/2013
L'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.Cass. civ. n. 6293/2013
È affetta da nullità per difetto di interesse, ex art. 1904 c.c., l'assicurazione contro i rischi del trasporto, stipulata dall'acquirente di merce spedita via mare a rischio e pericolo del venditore, essendo stato subordinato l'effetto traslativo alla ricezione del pagamento del prezzo, a nulla rilevando che, dopo l'arrivo a destinazione e l'accertamento dell'avaria di parte del carico, l'acquirente ne abbia egualmente pagato il prezzo.Cass. civ. n. 28284/2011
In tema di assicurazione contro i danni, qualora oggetto dell'assicurazione sia un bene dato in comodato, l'interesse richiesto in capo all'assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto, può sussistere solo se il rischio della perdita della cosa sia stata parzialmente posto a carico del comodatario, atteso che tale rischio, cui sono esposti i beni dati in comodato, non grava normalmente sul comodatario.Cass. civ. n. 20751/2007
In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, il principio secondo cui, in linea generale, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento o deterioramento della res intesa come cespite patrimoniale, trova un limite nell'ipotesi in cui il rischio della perdita della cosa (nella specie, a causa di incendio) sia pattiziamente posto a carico del locatario e sia, quindi, legittimamente trasferito dal proprietario — locatore all'utilizzatore — conduttore, sicché l'assicurazione di questo rischio comporta l'insorgere, in capo a quest'ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito, e la conseguente legittimazione a chiedere l'indennizzo.Cass. civ. n. 9469/2004
L'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni (nella specie: trasporto di capi d'abbigliamento), è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.
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