(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entitą delle conseguenze di un evento al quale č collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo esplicitamente od implicitamente dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validitą ed operativitą della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale o irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta «perizia contrattuale», che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni.