Cass. civ. n. 24182/2017
Nella vendita su tipo di campione, questo serve unicamente ad indicare, in modo approssimativo, la qualità della merce da consegnare, che può anche non corrispondere al tipo, purché ne conservi le qualità essenziali; sicché, in caso di merce difforme rispetto al tipo, la domanda di risoluzione per inadempimento è giustificata solo se tale difformità sia notevole e, cioè, superi il margine di tollerabilità dell'approssimazione, secondo una valutazione demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 9968/2016
In materia di vendita a campione, il giudice può vagliare qualsiasi risultanza probatoria al fine di accertare eventuali difformità della merce rispetto al campione convenuto, utilizzando, al riguardo, anche documenti nella disponibilità della parte acquirente.
Cass. civ. n. 6162/2016
Nella vendita su campione, ex art. 1522, comma 1, c.c., qualora sia il campione che la cosa compravenduta presentino identici vizi o mancanza di qualità e, al momento dell'accettazione del campione medesimo, gli uni e le altre non siano rilevabili dal compratore, è applicabile la disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta.
Cass. civ. n. 15792/2013
Per identificare un contratto di vendita "su campione", ai sensi dell'art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del secondo comma, "su tipo di campione", dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta.
Cass. civ. n. 9582/2012
Nella vendita su campione il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provarne la conformità, laddove l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore, a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore; inoltre, la prova della relativa difformità deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie d'identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alla particolare qualità della merce oggetto della convenzione.
Cass. civ. n. 1229/2003
Nella vendita su campione (art. 1522 c.c.), che si caratterizza in quanto la qualità della merce è stabilita facendo riferimento ad un esemplare che funge da mezzo di accertamento della conformità del bene consegnato a quello promesso, le parti possono anche pattuire che soltanto alcuni dei requisiti del campione assurgono a qualità promesse, cosicché non qualsiasi difformità della merce rispetto al campione, ma soltanto la difformità rispetto ai requisiti del campione alle quali le parti hanno espressamente fatto riferimento attribuisce al compratore, ai fini dell'art. 1522 c.c. il diritto alla risoluzione del contratto. (Nella specie, concernente una compravendita di una partita di tessuto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti convenuto che il campione allegato alla proposta di acquisto serviva da strumento di paragone esclusivamente per il colore, la difformità della merce rispetto a tutte le altre caratteristiche del tessuto non attribuiva al compratore il diritto alla risoluzione del contratto).
Cass. civ. n. 10257/1997
Accertato che la fattispecie contrattuale adottata dalle parti sia quello della vendita su campione, qualsiasi differenza della
res tradita rispetto al campione stesso integra, all'esito di un procedimento di mero raffronto materiale, una ipotesi di inadempimento che legittima il compratore ad agire per la risoluzione contrattuale, senza che sia lecito accertare (come è invece consentito nella diversa ipotesi di cui all'art. 1497 c.c.) se il difetto di qualità lamentato ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Cass. civ. n. 810/1981
Nella vendita su campione di cui all'art. 1522 c.c., la prova della difformità della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché, ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione.
Cass. civ. n. 2030/1980
La configurabilità di una vendita «su campione», ai sensi ed agli effetti dell'art. 1522 c.c., non trova ostacolo nel fatto che le parti non abbiano previsto precauzioni circa il prelevamento del campione medesimo e la sua custodia, trattandosi di circostanza la quale può solo implicare una maggiore difficoltà per la prova di eventuali difformità della merce consegnata.
Cass. civ. n. 617/1980
Nella vendita su campione di cui al primo comma dell'art. 1522 c.c., il campione è elemento costitutivo dell'accordo negoziale quale criterio vincolante d'identificazione dell'oggetto del contratto nelle sue qualità essenziali e, pertanto, il bene scelto come campione deve non solo preesistere al momento della stipulazione del contratto, ma deve essere anche individuato nella fase della formazione del contratto stesso.
Cass. civ. n. 2934/1975
La vendita su campione può atteggiarsi, secondo la prassi commerciale, come vendita su campione o come vendita su campione-tipo. Mentre la prima si basa sul riferimento a un modello che deve costituire il termine di raffronto per la valutazione di conformità dell'adempimento e, quindi, ad un esemplare considerato nella sua insostituibile identità, la vendita su campione-tipo realizza l'individuazione per mezzo di un prodotto di serie, ma specificamente individuabile rispetto ad altri, con qualità particolari del tipo, la cui presenza è ritenuta essenziale ai fini di un corretto adempimento.
Cass. civ. n. 1909/1975
Se è vero che la perfetta aderenza al campione della cosa consegnata è giustamente richiesta ove la stessa possa essere uguale, nel senso che ogni esemplare debba essere identico al prototipo rappresentato dal campione, ciò non può verificarsi in assoluto laddove le cose, anziché fabbricate dall'uomo, siano prodotte dalla natura, nella quale è ben difficile riscontrare cose perfettamente uguali; così allorché si tratta di un bene come il marmo colorato, nel quale, fermo restando tipo, qualità e coloratura, differenze si possono riscontrare nella venatura e macchiatura.