(massima n. 1)
Nella vendita su campione di cui al primo comma dell'art. 1522 c.c., il campione č elemento costitutivo dell'accordo negoziale quale criterio vincolante d'identificazione dell'oggetto del contratto nelle sue qualitą essenziali e, pertanto, il bene scelto come campione deve non solo preesistere al momento della stipulazione del contratto, ma deve essere anche individuato nella fase della formazione del contratto stesso.