(massima n. 1)
Accertato che la fattispecie contrattuale adottata dalle parti sia quello della vendita su campione, qualsiasi differenza della res tradita rispetto al campione stesso integra, all'esito di un procedimento di mero raffronto materiale, una ipotesi di inadempimento che legittima il compratore ad agire per la risoluzione contrattuale, senza che sia lecito accertare (come č invece consentito nella diversa ipotesi di cui all'art. 1497 c.c.) se il difetto di qualitą lamentato ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.