Arbitrio del compratore
La vendita con riserva di gradimento rimette all'esclusivo arbitrio del compratore la perfezione del contratto.
È mera incontrollabile potestà del compratore acquistare o non acquistare: per non acquistare gli basta dichiarare che non gradisce la cosa. Per questo vi è stata qualche perplessità nel costruire la vendita con riserva di gradimento.
Spiegazione del fenomeno
Come può esservi contratto (si è detto) quando una sola delle parti è vincolata?
Non è questa una figura abnorme, dato che il contratto non può essere sottoposto a condizione che lo fa dipendere dall'esclusiva volontà di una delle parti?
Le parti possono convenire che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà (art. 1331 cod. civ.) di accettarla o meno.
È il fenomeno delle opzioni che si spiega facilmente. Chi compra a fermo paga certamente meno di chi compra con riserva di gradimento. La differenza di prezzo, sia pur lievissima, fra l'una e l'altra compra che cosa rappresenta?
È il corrispettivo della libertà che il compratore si riserva: è il corrispettivo dell'incertezza in cui è lasciato invece il venditore, ad arbitrio del compratore.
Come è un bene avere una cosa, o averne il prezzo, così è un bene economicamente valutabile la facoltà di comprare se si vorrà comprare.
II compratore ha due innegabili vantaggi: innanzi tutto può non comprare se nel frattempo la cosa è ribassata di valore; in secondo luogo (è il caso piu frequente) può utilizzare il tempo che ha a disposizione nell'andare offrendo la cosa a chi intende ora acquistare, poiché il compratore con riserva di gradimento è quasi sempre un mediatore, che intende sostituire a sè altro compratore.
Contratto a formazione successiva
Perciò, pur restando salvo il principio che non vi può essere condizione che fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà dell'obbligato, dobbiamo considerare la vendita con riserva di gradimento come un contratto a formazione successiva, al pari degli altri contratti a formazione successiva (così detti contratti claudicanti) nei quali in un primo momento vi è l'impegno di una sola delle parti; in un secondo momento l'altra parte si riserva di obbligarsi anch'essa.
Tali ad es. i contratti delle Pubbliche amministrazioni per i quali è richiesta l'approvazione di taluni organi superiori della pubblica amministrazione; ovvero le vendite con riserva di gradimento da parte della casa venditrice: vendite nelle quali il compratore è già obbligato, mentre la casa venditrice (cui il contratto è offerto dal produttore) si obbliga solo quando le piacerà obbligarsi: ma generalmente accetterà la proposta, poiché altrimenti non avrebbe interesse a retribuire i produttori. Altri casi analoghi sono i contratti stipulati dal rappresentante senza poteri, e tuttavia il rappresentato può far suo il contratto.
La differenza fra tali contratti e la vendita con riserva di gradimento sta in questo: il contratto stipulato dal non rappresentante non obbliga il rappresentato per mancanza di poteri del contraente; invece il contratto di vendita con riserva di gradimento non obbliga il compratore perché il compratore ha voluto riservarsi un certo periodo di tempo per dichiarare il proprio gradimento.
Perciò se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato ove il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
In tal caso il venditore si considera liberato, ma il compratore non si considera aver dato il suo gradimento: il venditore può chiedere il risarcimento dei danni. Se invece la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronuncia nel termine sopraindicato, la cosa si considera di suo gradimento: il silenzio del compratore (quando la cosa si trova già presso di lui) è interpretato come sua dichiarazione tacita di gradimento.
La norma dell'art. 1520 non è di diritto cogente né puo dirsi esatto che ogni qualvolta la vendita abbia per oggetto del vino, si ricada necessariamente nell' ipotesi prevista dalla norma stessa. Trattasi di presunzione che può di volta in volta essere esclusa dal giudice di merito avuto riguardo all'oggetto del contratto ed alle pattuizioni intervenute tra le parti e considerate singolarmente e nel loro complesso.