Vendita a prova
Mentre nella vendita con riserva di gradimento è insindacabile il criterio del compratore che può non gradire anche cosa di incontestabile bontà, nella vendita a prova le parti vogliono l'esistenza di determinati pregi: automobile da turismo che consuma non più di tanti litri di benzina per cento chilometri, che sviluppa tale velocità, il cui motore non è affaticato neanche da notevoli salite ecc.; ovvero vogliono che la cosa sia idonea all'uso cui è destinata: ad es. automobile da corsa.
Il compratore non ha una facoltà insindacabile: se sussistono le qualità pattuite o se vi è l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, il compratore non può non gradire: se non v'è suo gradimento, il compratore è ugualmente obbligato.
Egli deve starsene alla prova, e reciprocamente può pretendere dal venditore che la prova si esegua nel termine e secondo le modalità indicate dal contratto o dagli usi.
Il tempo è parte di prezzo: entrambi i contraenti hanno il diritto ed il dovere di decidersi nel più breve tempo possibile, perché ciascuno sappia se la prova dimostra che la cosa è quella voluta dai contraenti.
Non si può considerare la prova come condizione.
Il collaudo non è un avvenimento cui si condiziona la vendita: è l'identificazione della cosa, non è un fatto causale, né una volizione al di fuori del contratto, è l'accertamento stesso dell'adempimento del contratto da parte del venditore.