(massima n. 1)
La configurabilità di una vendita «su campione», ai sensi ed agli effetti dell'art. 1522 c.c., non trova ostacolo nel fatto che le parti non abbiano previsto precauzioni circa il prelevamento del campione medesimo e la sua custodia, trattandosi di circostanza la quale può solo implicare una maggiore difficoltà per la prova di eventuali difformità della merce consegnata.