(massima n. 1)
Nella vendita su campione, ex art. 1522, comma 1, c.c., qualora sia il campione che la cosa compravenduta presentino identici vizi o mancanza di qualitą e, al momento dell'accettazione del campione medesimo, gli uni e le altre non siano rilevabili dal compratore, č applicabile la disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi o mancanza di qualitą della cosa venduta.