(massima n. 1)
Per identificare un contratto di vendita "su campione", ai sensi dell'art. 1522 c.c., č necessaria una volontą delle parti espressa nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualitą della merce, o cosģ ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del secondo comma, "su tipo di campione", dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualitą della merce venduta.