(massima n. 1)
Qualora in un contratto di fideiussione la posizione di beneficiario sia rivestita da una persona fisica che, in relazione alla controparte nel rapporto principale, debba considerarsi consumatore, e quelle di fideiussore e debitore principale da due societā, la clausola che stabilisca un foro esclusivo diverso da quello della residenza o del foro elettivo del beneficiario non produce effetto nei confronti di quest'ultimo, tenuto conto che il contratto di fideiussione ha natura trilatera e che l'obbligazione fideiussoria č collegata e subordinata a quella inerente il rapporto principale. Ne consegue che erroneamente il giudice adito dal beneficiario contro il fideiussore ed il creditore garantito declina la competenza a favore del giudice del foro di cui a detta clausola, dando rilievo alla natura societaria del debitore garantito agli effetti dell'esclusione dell'operativitā dell'art. 1469 bis c.c. (principio affermato dalla Corte Cass. in relazione ad una controversia introdotta da un beneficiario locatore persona fisica contro un conduttore avente natura di societā ed un fideiussore avente identica natura).