(massima n. 1)
In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c., nel presumere la vessatorietā della clausola che stabilisca come sede del foro competente una localitā diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che č da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., se č diverso quello del consumatore, perchč l'art. 1469 ter, terzo comma, c.c. per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge non puō essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il forum destinatae solutionis coincida con la residenza del professionista. Ne consegue ulteriormente che, se la clausola č inefficace perchč vessatoria ex art. 1469 quinquies, terzo comma, c.c., sia per incompatibilitā sia per il principio di successione delle leggi nel tempo, non sono applicabili gli artt. 18 e 20 c.p.c.