(massima n. 1)
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, c.c. - applicabile nella specie "ratione temporis" - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa localitą come sede del foro competente; tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., si applica anche se la pretesa azionata si fondi su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma, determinando un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", non dispensano il creditore dall'onere di proporre la domanda davanti al giudice competente.