(massima n. 1)
L'art. 1469 bis c.c., che presume la vessatorietą della clausola tra professionista e consumatore quando sia stato stabilito per le controversie relative ai contratti conclusi tra i medesimi come sede del foro competente una localitą diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, non si applica nel caso in cui la controparte del professionista sia una persona giuridica, non potendo quest'ultima essere qualificata come «consumatore» a norma dello stesso art. 1469 bis, con conseguente inapplicabilitą non solo della norma gią citata, ma anche dell'art. 12 del D.L.vo n. 50 del 1992.