(massima n. 1)
Il coniuge, titolare di assegno provvisorio di mantenimento, in pendenza di causa di separazione, ancorché soddisfatto dei ratei già maturati, può impugnare per simulazione, ai sensi dell'art. 1416, secondo comma, c.c., l'atto con cui l'altro coniuge, alienando i suoi beni, renda incerto l'ulteriore versamento dell'assegno medesimo, tenendo conto che la suddetta norma trova applicazione anche a tutela di crediti non ancora scaduti ed a prescindere dall'attuale verificarsi di un danno.