(massima n. 1)
L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi. Ne consegue che l'affittuario di un fondo rustico, ove non abbia esercitato il diritto di riscatto a sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, facendo valere, nella specie, il fatto che dietro l'atto di donazione si nasconda una vendita dissimulata del fondo, non può avvalersi dell'azione di simulazione al limitato fine di paralizzare la domanda di rilascio per cessazione del contratto, proposta dal donatario.