(massima n. 1)
La simulazione relativa della vendita (dissimulante un diverso contratto) a norma dell'art. 1416, primo comma c.c. non è opponibile al curatore del fallimento, la cui situazione legittimante si identifica con quella dei creditori del titolare apparente, ai quali non può essere opposta una titolarità del bene (acquisito all'attivo per effetto del pignoramento ex lege connesso alla dichiarazione di fallimento) diversa da quella apparente, salvo che la domanda giudiziale diretta a far valere la simulazione del trasferimento (in ipotesi non voluto, secondo il contratto dissimulato) non sia stata trascritta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. (In un caso di compravendita di un terreno con riserva per la venditrice del diritto di superficie su parte del terreno, dissimulante un contratto con il quale l'imprenditore successivamente fallito si impegnava a costruire due appartamenti nell'area di cui al diritto di superficie, restando il trasferimento della proprietà condizionato alla consegna degli appartamenti).