(massima n. 1)
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi č terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunitą di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneitą degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimitą, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.