(massima n. 1)
Nell'ipotesi che pił parti del processo siano state assistite, anche in virtł di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attivitą difensiva sostanzialmente unica; tale principio va affermato anche in relazione alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle Disposizioni generali contenute nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 aprile 1965, sicché, importando l'identitą della prestazione cui siano tenuti pił debitori, a norma dell'art. 1294 c.c., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietą passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido.