(massima n. 2)
Nell'ambito di un'obbligazione il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non č escluso per il fatto che i titoli della responsabilitā facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una causa promossa da una societā cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione del danno, il concorso della responsabilitā degli amministratori per fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un contratto di appalto).