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Articolo 1198 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

Dispositivo dell'art. 1198 Codice Civile

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti(1).

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267(2).

Note

(1) Si parla di cessione pro solvendo poichè fino alla effettiva riscossione del credito il debitore non è liberato. Solo con un accordo delle parti può realizzarsi una cessione pro soluto, con la quale il debitore è liberato sin dalla cessione e viene a gravare sul creditore il rischio che il debitore ceduto sia insolvente.
(2) Tale comma rinvia all'ipotesi in cui il debitore garantisca la "bonitas nominis", cioè la solvenza del debitore ceduto. Egli è liberato se la mancata soddisfazione del creditore è imputabile a sua colpa.

Ratio Legis

La norma tratta di un caso particolare di datio in solutum (v. 1197 c.c.) avente ad oggetto la cessione di un credito.
Se si qualifica la fattispecie considerandone l'oggetto, si può anche definire come cessione di credito (v. 1260 c.c.) qualificata dalla causa dell'adempimento. La cessione del credito, infatti, è un contratto a causa variabile poichè può svolgere diverse funzioni.

Spiegazione dell'art. 1198 Codice Civile

I presupposti che escludono e che ammettono la datio in solutum
Questo articolo e l'art. 1197 c.c. disciplinano ex se l'istituto della datio in solutum, come suole chiamarsi la prestazione di cosa diversa da quella convenuta nel rapporto obbligatorio. Di essa il codice del 1865 non si occupava, la dottrina, però, l'aveva appoggiata al principio negativamente enunciato dall'art. 1245, per cui il creditore non poteva essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella dovuta (aliud pro alio invito creditore solvi non potest). L'abrogato art. 1929, poi, disciplinando uno degli effetti della fideiussione, ammetteva che il creditore potesse ricevere una cosa diversa da quella convenuta nell'obbligazione.
La stessa formula negativa è contenuta nell'art. 1197, mentre sarebbe stata preferibile quella positiva contenuta nell'art. 93 del progetto del 1940, secondo la quale l'obbligo si estingueva se il creditore accettava al momento dell'adempimento una prestazione diversa da quella dovuta. Comunque, dall'una e dall'altra formulazione del concetto della datio in solutum si desume:
a) che il debitore non può prestare per la sua liberazione, e il creditore non pile essere obbligato a ricevere in suo soddisfacimento, una cosa diversa da quella convenuta anche se di valore eguale o maggiore. Ciò si spiega meditando su di un doppio rilievo, d'indole oggettiva l'uno (l'interesse del creditore di avere la cosa pattuita in vista della funzione economico-sociale cui essa adempie) e soggettiva l'altro (il creditore, cioè, può aver attribuito all'oggetto della prestazione un valore maggiore di quello che esso, oggettivamente considerato, ha). Il principio di cui al punto a) non si applica: 1) nel caso di prestazioni alternative (qui, infatti, il debitore ha facoltà di liberarsi prestando, in luogo della cosa dovuta, quella dedotta in facultate solutionis); 2) in quei contratti — ad es. mutuo — nei quali l'obbligo del debitore si esaurisce nel restituire non cose del genere ma della stessa qualità è quantità di quelle ricevute;
b) che il creditore non può pretendere una cosa diversa da quella che gli è dovuta ancorchè di valore inferiore;
c) che il debitore può, se il creditore acconsente, prestare una cosa diversa da quella pattuita: qui la datio in solutum estingue l'obbligo. Considerando tale effetto, non sembra appropriata la denominazione del titolo dell'art. 1197, laddove viene indicato « prestazione in luogo dell'adempimento »: si potrebbe infatti dubitare che l'adempimento resti inattuato e che sia sostituito dalla prestazione, cosa che non è, in quanto la stessa prestazione di cosa diversa da quella dedotta nel rapporto obbligatorio, estinguendo l'obbligo, ne segna l'adempimento. Più aderente a tale effetto sarebbe stata la definizione « prestazione di cosa diversa da quella convenuta ».
Natura giuridica della datio
Dall'esegesi dello stesso art. 1197 è facile rilevare come la datio si presenti quale negozio giuridico bilaterale, in particolare trattasi di un contratto distrahendi o solvendi causa. Infatti in essa si riscontra chiaramente uno degli elementi del contratto: il consenso del creditore e del debitore diretto a sostituire all'oggetto dell'originaria prestazione uno diverso e, quindi, la dazione costituisce un contratto con cui il creditore acconsente a ricevere un aliud pro alio e dichiara, al tempo stesso, di considerare estinto l'obbligo del debitore e soddisfatto il suo diritto.
Come contratto essa richiede, per la sua esistenza e validità, gli stessi requisiti che a tale scopo sono richiesti in un contratto in genere; come negozio solutorio, poi, vuole: a) un'obbligazione preesistente che possa estinguersi con la dazione; b) un oggetto idoneo ad essere dedotto nella prestazione in luogo di quella originaria, comunemente sarà una pecunia pro re (forma tipica), una res pro pecunia, una pecunia pro pecunia (come nell'ipotesi, meno frequente, che contro un debito di denaro a rate si cede una equivalente somma sotto forma di rendita); c) la titolarità del diritto o la proprietà della cosa, da parte del debitore, che da costui viene offerta in luogo della prestazione originaria; d) la capacità del creditore di ricevere dal debitore il diritto o la cosa che viene data in soluzione.
L'estinzione dell'obbligo mediante la datio
Affinchè la datio estingua l'obbligo si richiede il trasferimento della cosa al creditore: accordo e trasferimento devono, perciò, essere coevi, dandosi origine, in caso contrario, soltanto ad un nuovo rapporto obbligatorio e non all'estinzione di uno preesistente. In ciò la dazione si differenzia da un altro negozio, anch'esso solutorio: la novazione. Infatti se questa importa nel debitore l'assunzione di un obbligo nuovo, per cui l'accordo è in obligatione, la datio, all'opposto, opera immediatamente una modifica nella sfera patrimoniale dei contraenti, essendo l'accordo in solutione; ancora, nella novazione, si mantiene in vita un rapporto obbligatorio sostituendone soltanto l'oggetto, nella datio in solutum il creditore viene soddisfatto con una prestazione diversa da quella originaria.
Effetti della datio
Gli effetti della dazione non si esauriscono nell'estinzione dell'obbligo appena la diversa prestazione sia stata eseguita, perchè se ne producono altri dopo l'esecuzione del contratto solutorio: a) tra le parti e b) tra queste ed i terzi.
a) Gli effetti tra le parti consistono nell'obbligo del debitore di garantire il creditore dall'evizione e dai vizi della cosa prestatagli, secondo le norme della vendita ogni qualvolta, s'intende, la prestazione, effettuata in soluzione, consista nel trasferimento della proprietà, o di un altro diritto: cosi l'art. 1197, comma 2, con una disposizione che codifica un principio già affermato dalla dottrina, la quale aveva ritenuto quelle norme applicabili ad ogni negozio traslativo a titolo oneroso.
Richiamando l'art. 1197 la disciplina che, in tema di vendita e data alle azioni di garanzia per l'evizione e per i vizi occulti, si deve qui dire per la dazione che, ove pattiziamente le parti non abbiano o escluso o modificato il contenuto della garanzia nei limiti consentiti dagli articoli 1487, 1491 nel caso di evizione totale della cosa il creditore potrà chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per il contratto oltre le spese necessarie ed utili per la cosa e (se il debitore era in mala fede, se, cioè, conosceva che la cosa era di proprietà altrui) anche le spese voluttuarie (art. 1479 richiamato dall'art. 1483 cui si riporta l'art. 1197). Nell'ipotesi di evizione parziale il creditore potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno quando, secondo le circostanze, deve ritenersi che non avrebbe acconsentito a ricevere la cosa in datione solutionis senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; diversamente potrà ottenere solo una riduzione del prezzo oltre il risarcimento del danno (art. 1480 richiamato dall'art. 1484 cui si riporta l'art. 1197).
La garanzia per i vizi della cosa prestata significa obbligo, per il debitore, di garantire che essa sia immune da vizi che o la rendano inidonea all'uso cui e destinata o ne diminuiscano, in modo apprezzabile, il valore: mancata la garanzia il creditore potrà domandare, a sua volta, nei modi e termini stabiliti dall'art. 1495, o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. L'applicabilità alla dazione delle norme che disciplinano le due garanzie nella compravendita non è assoluta: su questo punto il codice ha adottato un criterio eclettico perchè, pur con quel rinvio di materia, fa salvo il diritto al creditore di esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno; e, quindi, in via alternativa il creditore può esercitare o l'azione in garanzia o l'azione per far valere il diritto di credito che sopravvive alla datio, quando questa non ha prodotto l'effetto patrimoniale suo proprio. In tal senso è stata risolta dal nuovo codice la corrispondente questione dibattuta dalla dottrina che su di essa aveva proposto varie soluzioni, affermando, cioè, che il creditore, evitto della cosa data in solutum, poteva proporre ora un'azione per conseguire l'oggetto dedotto nel rapporto obbligatorio, ora solo un'azione di risarcimento di danni, ora l'una e l'altra insieme.
b) I terzi, nei cui riguardi la dazione può far sentire i suoi effetti, sono :
1) i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore principale: costoro sono liberati dalla prestazione che il debitore effettua in luogo di quella originaria ma non risentono dell'eventuale annullamento della dazione. Il principio dell'ultimo capoverso dell'articolo 1197 si spiega considerando che non si può aggravare la posizione di tali terzi facendo persistere la loro responsabilità tanto quanto dura quella del debitore, estendendola, cosi, oltre i limiti dell'obbligo garantito, che, d'altra parte, a seguito dell'accettazione fatta dal creditore di una nuova prestazione, non può considerarsi ancora esistente per i terzi.
2) i creditori del debitore che al creditore consenziente prestano cosa diversa da quella convenuta nel rapporto obbligatorio. Nei loro riguardi la dottrina, sotto il codice del 1865, si era chiesta se la revocatoria poteva dai medesimi — con il concorso dei requisiti di legge (art. 1235) — essere intentata contro la datio in solutum, considerata quale negozio che i terzi del debitore intaccava nella loro consistenza e nella loro funzione di garanzia generica delle ragioni creditorie.
E, mentre alcuni si erano espressi per l'affermativa, ed alcuni per la negativa, altri, invece, avevano distinto l'ipotesi in cui il valore della cosa data in soluzione corrispondeva a quello dell'oggetto primario del rapporto obbligatorio, oppure lo eccedeva per negare e ammettere rispettivamente il rimedio della pauliana.
Il punto su cui bisogna far perno per risolvere la controversia de qua, ancora proponibile sotto il nuovo codice (quello del 1865 non apprestava alcun elemento a favore di una delle tre anzidette teorie) è l'indole della datio in solutum. Ed infatti, poiché, expressis verbis, l'art. 2901, 2 cpv. sottrae alla revocatoria l'adempimento di un debito scaduto, è chiaro che la dazione, definita quale negozio solutorio — non diverso in tale sua funzione da quello che ha per oggetto la prestazione originaria, — non può venir attaccata con la pauliana che, di contro, sarà proponibile se si negano alla dazione quell'indole e quella funzione.
Ciò posto, lo studioso sa per quali considerazioni si è riconosciuta alla dazione natura e funzione di negozio giuridico solutorio, sostitutivo dell'altro con oggetto originario, di conseguenza tale identità appare sottrarre alla revocatoria la dazione, sempre che, però:
- essa possa considerarsi sostitutiva della prestazione primaria pure nella quantità, nel senso, cioè, che il valore della cosa data in soluzione non superi quello della cosa che il debitore avrebbe dovuto prestare. È troppo chiaro, per dame una spiegazione, che ove si consegni una cosa di valore superiore a quello dell'originaria, il debitore non tanto adempie, quanto compie un atto che, nella parte eccedente la prestazione, non è da ritenersi come determinato dall'obbligo dell'adempimento per cui può essere contenuto nei limiti in cui la legge (art. 2901, 2° cpv.) espressamente sottrae alla revocatoria l'adempimento d'un debito scaduto;
- non denoti, per la particolare sostituzione, il proposito in chi la compie di diminuire l'oggetto della garanzia generica o comunque pregiudicare it soddisfacimento delle ragioni creditorie, e l'ipotesi di una datio in cui pro pecunia venga consegnato un immobile dove è troppo manifesto che più l'adempimento dell'obbligo (pagamento della somma) si vuol sottrarre l'immobile ad azioni esecutive dei creditori.
Forma e pubblicità della datio
Le norme sin qui considerate, con le quali il codice disciplina la dazione, devono essere integrate con altre enunciate per i contratti in genere, che sono applicabili anche al contratto solutorio: tali norme riflettono la forma e la trascrizione della datio in solutum. Non è dubbio che questa debba essere fatta per scrittura, o pubblica o privata, quando abbia per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, oppure beni mobili iscritti; lo stesso dovrà dirsi per la trascrizione del titolo costitutivo della dazione, quando, pur qui, oggetto suo sia o un immobile o un diritto reale immobiliare (art. 2643 del c.c.) o un bene mobile iscritto (art. 2683 del c.c.).
Cessione di un credito in dazione
In luogo della prestazione originaria (il codice anche qui parla di adempimento: terminologia errata per le considerazioni innanzi svolte) il debitore può, sempre se il creditore è consenziente, cedergli un credito: in tale ipotesi l'art. 1198, comma 1, stabilisce che l'obbligazione si estingue solo con la riscossione del credito , la cessione di questo in solutione non importa contrariamente alla norma dell' art. 1197, immediata estinzione dell'obbligazione, in quanto essa, salva diversa volontà delle parti, si presume fatta pro solvendo e non pro soluto; cioè liberatoria per il debitore solo se il creditore riscuote il credito cedutogli, a meno che la mancata realizzazione di questo dipenda da negligenza dell'accipiens nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro it debitore cedutogli (comma 1 art. 1267 richiamato dal cpv. dell'art. 1198).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

566 Si è attribuito al debitore il diritto alla quietanza (art. 1199 del c.c., primo comma) dato che le spese del pagamento sono a carico di lui (art. 1196 del c.c.); se il creditore non restituisce il titolo, deve apporvi l'annotazione dell'avvenuto pagamento (art. 1199 del c.c., primo comma), per effetto della quale si impedisce che il documento probatorio del debito venga usato (in qualsiasi modo) a danno del debitore che ha pagato. A seguito del pagamento, il creditore deve pure consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito, e da ogni altro vincolo (ad esempio, pignoramento immobiliare) che limiti la disponibilità dei beni stessi (art. 1200 del c.c. e art. 1208 del c.c., ultimo comma).

Massime relative all'art. 1198 Codice Civile

Cass. civ. n. 15141/2022

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.

L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve, di norma, essere adempiuta con la consegna di denaro contante, salvo diversa pattuizione, e ciò secondo quanto dispone l'art. 1197 cod. civ., il quale non consente che il debitore, in mancanza di espresso consenso del creditore, possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita, sicché, in caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati pro solvendo al creditore, la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all'effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola (prima e senza l'effettivo pagamento) a liberare il debitore e ciò in conformità al principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall'art. 1198, secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito, sicché l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario.

Cass. civ. n. 22183/2021

Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l'amministrazione debitrice - cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente - comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di "datio in solutum", avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario.

Cass. civ. n. 10092/2020

In ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 19/07/2014).

Cass. civ. n. 29608/2018

La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto.

Cass. civ. n. 7820/2015

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.

Cass. civ. n. 9388/2011

La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto.

Cass. civ. n. 3469/2007

In tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelati e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto.

La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito; all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario; mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario — con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto —, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto.

Cass. civ. n. 12246/1995

La girata di titoli di credito (cambiali od assegni bancari), effettuata dal debitore al proprio creditore pro solvendo, non ha effetto liberatorio prima e senza l'effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e della regola sancita dall'art. 1198 dello stesso codice, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.

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