(massima n. 1)
Stante la natura di convenzione matrimoniale dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, con operativitā conseguente dell'art. 163 c.c., la libertā negoziale consente di stipulare un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del rapporto da fondo patrimoniale, sia pure non senza limiti, non essendo consentite decisioni negoziali in contrasto con l'interesse della famiglia e per il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con gli interessi della famiglia. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione dei Giudici di merito che avevano ritenuto legittima la modifica, in assenza di preventiva autorizzazione giudiziale, della convenzione matrimoniale, finalizzata inserire la previsione della possibilitā per i coniugi di concedere ipoteca sull'immobile compreso nel fondo patrimoniale, con il fine "di sostenere l'attivitā che costituisce la forma di sostentamento della famiglia).