(massima n. 2)
Per esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è sufficiente che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore si riverberi in una possibile o meramente eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva; tuttavia, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) non è sufficiente a configurare il consilium fraudis richiesto dalla norma.