Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3634 del 8 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La costituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni in questione né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare.

(massima n. 2)

Per esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è sufficiente che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore si riverberi in una possibile o meramente eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva; tuttavia, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) non è sufficiente a configurare il consilium fraudis richiesto dalla norma.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.