Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27792 del 28 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., deve essere destinato esclusivamente a soddisfare i bisogni della famiglia nucleare, composta dai coniugi e dai loro figli, sia minorenni sia maggiorenni non autonomi economicamente. Il fondo patrimoniale, infatti, rientrando tra le convenzioni matrimoniali presuppone un nucleo familiare fondato sul matrimonio o sull'unione civile.

(massima n. 2)

In tema di fondo patrimoniale, l'art. 1419 c.c. pone la regola della non estensibilitą all'intero contratto della nullitą che ne inficia eventualmente solo una parte, stabilendo, in via del tutto eccezionale, che la nullitą parziale di un contratto o di singole clausole importi la nullitą dell'intero contratto solo se risulta che "i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che č colpita dalla nullitą". L'indagine sull'essenzialitą della clausola nulla č finalizzata a ricostruire in chiave oggettiva se il contratto, una volta espunta la clausola nulla, sia ancora idoneo a realizzare gli interessi perseguiti dalle parti.

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