(1)La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento [117] o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio(2).
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice [32, 38] può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale [191 ss., 1111].