Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25567 del 1 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il notaio richiesto di stipulare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale č tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non č responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilitā di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima.

(massima n. 2)

In tema di responsabilitā del notaio per la tardiva annotazione dell'atto istitutivo di un fondo patrimoniale, sul cliente che agisce in giudizio incombe l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilitā professionale di un notaio per la tardiva annotazione nell'atto di matrimonio della costituzione di un fondo patrimoniale da lui officiata, in assenza della prova che, ove essa fosse stata tempestivamente eseguita, il vincolo sarebbe stato opponibile al creditore, per essere stato contratto il debito nei suoi confronti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).

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