(massima n. 1)
In tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto i presupposti dell'actio pauliana in caso di stipula da parte dei due coniugi con un terzo, allorché due costituenti su tre già avevano rilasciato fideiussione per le obbligazioni bancarie assunte da una società in perdita, poi dichiarata fallita, mentre l'atto era successivo di undici anni al matrimonio, osservando che se, quanto all'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, per l'elemento soggettivo trattandosi di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito la scientia damni non è esclusa dall'invocazione di un generico interesse della famiglia, poiché non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 c.c. per far fronte ai relativi bisogni).