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Articolo 5 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Atti di disposizione del proprio corpo

Dispositivo dell'art. 5 Codice Civile

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)(1)(2).

Note

(1) Vedi legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (c.d. Testamento biologico), in vigore dal 31 gennaio 2018.

(2) A norma dell'art. 1 della L. 19 settembre 2012 n. 167, in deroga al divieto di cui a questo articolo è ammesso disporre a titolo gratuito di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo di trapianto tra persone viventi.

Ratio Legis

La norma introduce la materia dei cd. diritti della personalità, che trovano spazio nella seconda parte del titolo I, insieme ad altri diritti fondamentali quali il diritto al nome e all'immagine: materia magmatica, in continua evoluzione, ma garantiti anche dalle ampie formulazioni presenti nella Carta costituzionale. Tale materia ha infatti un rilievo storico: il Codice approvato in epoca fascista (16 marzo 1942) pose alcune basi per ciò che pochi anni più tardi verrà specificamente ripreso nella Costituzione repubblicana. Già secondo l'ideologia del regime risultava essenziale tutelare l'individuo nei suoi valori essenziali (sebbene l'impedire gli atti di disposizione del corpo mirasse in primis a non indebolire l'integrità del singolo, e quindi della stirpe, onde rafforzare la potenza dello Stato).

Spiegazione dell'art. 5 Codice Civile

Il diritto all'integrità fisica è il diritto al godimento del proprio organismo nella sua interezza e sanità naturale (così Bianca). È diritto assoluto, irrinunciabile ed indisponibile.
L'atto dispositivo è in generale vietato, salva la legittimità dello stesso qualora rispetti i limiti previsti dall'art. in questione. Il consenso prestato per un atto legittimo può comunque in ogni tempo essere revocato dal consenziente.
Il limite di carattere speciale, sancito dalla norma, pone la menomazione irreversibile quale discrimen tra ciò che è ammissibile (es. la donazione del sangue, espressamente consentita e disciplinata dalla L. 592/1967) e ciò che è vietato (es. il trapianto di cornea di persona vivente, che pregiudicherebbe irrimediabilmente la funzione della vista). La legge n. 458/1967 consente il trapianto del rene tra persone viventi. Ai sensi della l. 483/1999, inoltre, è ammesso, in deroga al divieto di cui all'art. 5 c.c., disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

Nella seconda parte della norma si ritrova un limite di carattere generale: gli atti di disposizione contrari ai principi generali dell'ordinamento (ordine pubblico) e ai precetti morali dominanti in un certo momento storico (buon costume), oltre a quelli espressamente vietati dalla legge, sono illegittimi.
Il soggetto vivente ha, poi, un potere (per la Giurisprudenza si tratta di un diritto non patrimoniale e personalissimo) sul proprio (futuro) cadavere in ordine al trattamento da riservare ad esso (sepoltura, cremazione di cui alla L. 130/2001) e alla destinazione a trapianto di determinati organi. I trapianti di organi da cadavere a scopo terapeutico sono ora disciplinati dalla L. 91/1999, prevedendosi (art. 4 della precitata legge) che i cittadini «sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte» e che «la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione».
Per il diritto all'autodeterminazione delle persone in cui sia sopravvenuta l'incapacità del paziente stesso, si richiamano la "Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina" del 1997, ratificata dall'Italia con L. 145/2001 e la sentenza Cass. 21748/2007 sul noto "caso Englaro".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

37 L'art. 5 del c.c. risolve il problema della liceità degli atti di disposizione del proprio corpo. Ispirandosi ad imprescindibili esigenze di carattere morale e sociale, il nuovo codice vieta tali atti non solo quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, ma anche quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

Massime relative all'art. 5 Codice Civile

Cass. civ. n. 29469/2020

Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/01/2018)

Cass. civ. n. 29548/2019

Lo "jus eligendi sepulchrum" rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento "mortis causa"; ove, tuttavia, la "electio" non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "ius coniugii" sullo "ius sanguinis" e di questo sullo "ius successionis". Una volta eseguita la scelta indicata dal congiunto, il giudice, accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2017

Cass. civ. n. 17122/2018

Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto di sepolcro, contemplato nella scheda testamentaria, andasse qualificato come gentilizio poiché il testatore aveva in esso espresso la volontà che la tomba ospitasse l'intera famiglia dei cugini, se essi l'avessero voluto, sicché la ricorrente ne era divenuta titolare ancorché non erede). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/05/2016)

Cass. civ. n. 27751/2013

Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 22/06/2007)

Cass. civ. n. 23676/2008

Il paziente che, per motivi religiosi (o di diversa natura), intendesse far constare il proprio dissenso alla sottoposizione a determinate cure mediche, per l'ipotesi in cui dovesse trovarsi in stato di incapacità naturale, ha l'onere di conferire ad un terzo una procura "ad hoc" nelle forme di legge, ovvero manifestare la propria volontà attraverso una dichiarazione scritta che sia puntuale ed inequivoca, nella quale affermi espressamente di volere rifiutare le cure quand'anche venisse a trovarsi in pericolo di vita.

Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte; tuttavia, il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso formulata "ex ante" ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato ex post, ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure. (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per un valido dissenso in un caso in cui era risultato da un cartellino, rinvenuto addosso al paziente, testimone di Geova, al momento del ricovero, in condizioni di incoscienza, che recava l'indicazione "niente sangue", appunto perché la manifestazione di volontà non risultava essere stata raccolta, in modo inequivoco, dopo aver avuto conoscenza della gravità delle condizioni di salute al momento del ricovero e delle conseguenze prospettabili in caso di omesso trattamento).

Cass. civ. n. 584/2008

Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Cass. civ. n. 576/2008

Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la responsabilità di quest'ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. e non in quella di cui all'art. 2050 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 5 Aprile 2002)

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).

Cass. civ. n. 21748/2007

Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma - atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) - altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.

In tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio - nel quadro dell'«alleanza terapeutica» che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno - per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.

Cass. civ. n. 4211/2007

Sono esenti da responsabilità i sanitari che, nonostante il preventivo rifiuto delle cure (nella specie: trasfusioni di sangue) espresso dal paziente Testimone di Geova, procedono comunque ad effettuare tali cure, resesi necessarie in seguito all'imprevisto peggioramento del quadro clinico, ritenendo non più operante il dissenso espresso inizialmente dal paziente in ragione dello stato di incoscienza e pericolo di vita nel quale quest'ultimo versava al momento in cui gli è stata praticata la trasfusione.

Cass. civ. n. 369/2006

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui fa divieto di ottenere, su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto sull'embrione ai fini dell'accertamento di eventuali patologie, giacché la norma contenuta in tale disposizione (divieto di diagnosi preimpianto) è desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo "alla luce dei suoi criteri ispiratori".

Cass. civ. n. 16123/2006

L'ordinamento positivo tutela il concepito e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e non anche verso la "non nascita", essendo (al più) configurabile un "diritto a nascere" e a "nascere sani", suscettibile di essere inteso esclusivamente nella sua positiva accezione: sotto il profilo privatistico della responsabilità contrattuale o extracontrattuale o da "contratto sociale", nel senso che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie (con comportamento omissivo o commissivo colposo o doloso); sotto il profilo - latamente - pubblicistico, nel senso che debbono venire ad essere predisposti tutti gli istituti normativi e tutte le strutture di tutela, cura e assistenza della maternità idonei a garantire al concepito (nell'ambito delle umane possibilità) di nascere sano.

Non esiste nell'ordinamento italiano un diritto a non nascere se non sano, in quanto non c'è rapporto biunivoco e diretto tra malformazione prenatale e interruzione volontaria della gravidanza. Alla luce dell'art. 6 legge n. 194/1978, è esclusa la possibilità di praticare l'aborto c.d. eugenetico o selettivo (ossia per la sola causa che il feto è malformato), essendo invece requisito essenziale il pericolo di vita o di integrità della salute psicofisica della donna.

Cass. civ. n. 14747/2006

In tema di vaccinazioni obbligatorie è onere dei genitori, cui con ordinanza ingiunzione sia stata inflitta la sanzione amministrativa per avere omesso di sottoporre la propria figlia minore a detta vaccinazione, fornire la prova che essa in tal caso avrebbe potuto correre dei rischi. È infatti principio che il genitore che intende tutelare la salute del minore non può semplicemente contrastare - per propria convinzione o per ignoranza - l'obbligo stabilito dalla legge, ma deve indicare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la vaccinazione e allegare la prova, da un lato, della sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni e, dall'altro, dell'indifferenza della struttura sanitaria in occasione del contatto. (Fattispecie in tema di somministrazione di vaccino contro l'epatite B). (Rigetta, Giud. Pace Vicenza, 22 Luglio 2002)

Cass. civ. n. 12143/2006

Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura. La volontà può essere espressa all'interno delle proprie disposizioni testamentarie - la legge infatti consente esplicitamente che tra esse rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, comma 2, c.c.) - o, quando manchi la scheda testamentaria, attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, senza rigore di forma. L'esistenza ed il contenuto di un simile mandato costituiscono questioni di fatto e, investendo apprezzamenti riservati al giudice di merito, si sottraggono al sindacato in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 10418/2006

Le controversie aventi ad oggetto l'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 5444/2006

In tema di responsabilità dell'ente ospedaliero per violazione dell'obbligo di informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione tanto dell'art. 32, comma secondo, Cost., (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dell'art. 33, legge 23 dicembre 1978, n. 833 (che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarla e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.). L'obbligo d'informazione grava sul sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, ne decide l'esecuzione in piena autonomia, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da prescrizione di altro medico specialista.

Cass. pen. n. 38852/2005

La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non è una norma cogente ed ha una mera finalità di responsabilizzare il medico, il quale se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non può essere imposta), non può ritenersi negligente.

Cass. civ. n. 20320/2005

Unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo - come il danno biologico e quello morale - delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa, essendo il ricorso a tale criterio insito nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. E', dunque, da escludere che si possa far carico al giudice di indicare le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare (costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art.1226 cod. civ.), giacché intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può essere mai provato nel suo preciso ammontare. Tuttavia, rimane fermo il dovere del giudice del merito di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto al risultato finale della liquidazione, in ordine al quale deve egli considerare tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, la gravità delle lesioni e degli eventuali postumi permanenti.

Cass. civ. n. 15611/2005

Gli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, disponendo che l'indennizzo per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie è corrisposto dallo Stato "alle condizioni e nei termini previsti dalla presente legge" , mediante assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, escludono la fondatezza della pretesa volta ad ottenere la determinazione dell'indennizzo in misura corrispondente all'ammontare del danno effettivamente subito, ostandovi la "ratio" stessa della legge, volta non già a risarcire integralmente, ma ad indennizzare i soggetti danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, nel quadro della solidarietà sociale che rinviene la sua fonte normativa nell'art. 2 Cost., ed alla quale la legge in questione ha inteso dare concreta attuazione. Nè sussistono dubbi di legittimità costituzionale di tale disciplina, in riferimento al diritto costituzionale vivente, quale risulta dalle sentenze della Corte costituzionale n. 27 del 1998 e n. 38 del 2002, avendo le stesse precisato che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità quanto alla misura dell'indennizzo, ed è abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato.

Cass. civ. n. 753/2005

I benefici accordati a quanti presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (e, in caso di morte del soggetto contagiato, ai familiari considerati a suo carico) non spettano in caso di patologie contratte a seguito di trasfusioni o somministrazioni di emoderivati effettuate all'estero (nella specie, si è escluso altresì rilievo alla circostanza che la somministrazione di sangue infetto poteva essere avvenuta in occasione di un trapianto praticato nel Lana del Tirolo, in forza di apposite convenzioni con le province di Trento e Bolzano, fondate sugli accordi di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Austria, peraltro successivi all'esecuzione dell'intervento chirurgico).

Cass. civ. n. 18853/2004

Il chirurgo che abbia male eseguito un intervento di chirurgia estetica al seno non è tenuto soltanto a rimborsare alla paziente la somma corrisposta per l'operazione, ma anche a risarcirle i danni consistenti da un lato nell'eventuale effetto negativo dell'inutile intervento sull'organismo del paziente e dall'altro lato nella valutazione dell'incidenza negativa dell'intervento stesso ai fini dell'effettuazione di uno ulteriore, tenendo conto dei connessi pericoli e spese, e anche dei possibili pregiudizi psicofisici.

Cass. civ. n. 15614/2004

La controversia con la quale un soggetto richieda l'attribuzione dell'indennizzo di cui all'art. 2 della legge n. 210 del 1992, come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 548 del 1996, ha carattere in senso lato assistenziale ed è riconducibile a quelle previste dall'art. 442 c.p.c. Ne consegue che le spese giudiziali sono disciplinate dall'art. 152 disp.att.c.p.c. (Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, nel decidere un giudizio non ricadente "ratione temporis" sotto la disciplina dell'art. 152 disp.att.c.p.c. come notificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. n. 269 del 2003, ha - in applicazione del testo precedente di detta norma, quale emergente a seguito della Sent. n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale - disposto non provvedersi sulle spese, non ritenendo che ricorresse l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria per essere stato l'indennizzo richiesto infondatamente da un soggetto non avente titolo, in quanto affetto da epatite HCV a seguito di trasfusione di sangue o emoderivati).

Cass. civ. n. 14638/2004

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, il professionista, anche quando l'oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi, e non di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sia perché violerebbe, in mancanza, il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.), sia perché tale informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 Cost., comma secondo, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 c.p.). L'obbligo d'informazione, che si estende allo stato d'efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività, riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali, e si estende alle varie fasi degli stessi che assumono una propria autonomia gestionale, e, in particolare, ai trattamenti anestesiologici. In ogni caso, perché l'inadempimento dell'obbligo d'informazione dia luogo a risarcimento, occorre che sussista un rapporto di casualità tra l'intervento chirurgico e l'aggravamento delle condizioni del paziente o l'insorgenza di nuove patologie. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda dell'attore che assumeva danni subiti per una inadeguata manovra d'intubazione nel corso di un intervento chirurgico per artoprotesi all'anca, facendo valere la responsabilità del chirurgo per mancanza di consenso informato in relazione al trattamento anestesiologico, dal quale sarebbe derivato il danno fonetico; nell'occasione, la Corte di Cassazione ha reputato corretta la sentenza d'appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il trattamento d'intubazione orotracheale e la disfonia che aveva colpito il ricorrente).

Cass. civ. n. 11932/2004

Seppure, stante la natura contrattuale della responsabilità ex articolo 2087 c.c., spetti al datore di lavoro, gravato dall'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, provare di avere adempiuto a tale obbligo, l'oggetto della prova (misure da adottare e, in ipotesi, adottate) è necessariamente correlato alla identificazione delle modalità del fatto e presuppone, in relazione ad esse, l'accertamento delle cause che lo hanno determinato e, a tale riguardo, l'onere probatorio è a carico dell'infortunato.

Cass. civ. n. 6383/2004

Il danno biologico, che comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione dell'integrità fisica e psichica della persona ha provocato alla vittima ingloba, pertanto, se esistente, anche il danno estetico o fisionomico. Qualora la lesione dell'integrità fisica e psichica si manifesti informe suscettive anche di alterare o deturpare l'aspetto esteriore della persona, pregiudicandola nei rapporti interpersonali, il giudice deve tenerne conto in sede di liquidazione del danno biologico complessivo mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tale fine.

Cass. civ. n. 3868/2004

Il danno alla salute (o «danno biologico») comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro la impossibilità o difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima.

Cass. pen. n. 10430/2003

Anche nella vigenza dei "nuovi" criteri di trattamento del paziente psichiatrico, quali introdotti dalla L. n. 180 del 1978, il sanitario che ha in cura un paziente infermo di mente rimane titolare dell'obbligo della protezione del bene della vita e dell'incolumità individuale del medesimo, per lo meno quando questi risulti pericoloso per sé, come allorquando sia ad alto rischio suicidario per avere, in epoca assai recente, messo in atto tre tentativi di suicidio. In tal caso il medico deve adottare ogni precauzione a tutela del paziente e se, affidandolo ad assistente volontaria per una passeggiata fuori dal luogo di ricovero, omette di adeguatamente rappresentare alla medesima la particolare condizione di rischio propria del soggetto, ai fini delle necessarie cautele da adottare, egli (il medico) viene correttamente ritenuto responsabile della morte del malato sottrattosi alla sorveglianza dell'affidataria e suicidatosi. Né potrebbe, in siffatta situazione, essere invocato il principio dell'affidamento, poiché questo, com'è noto, non opera ogni volta in cui allo stesso soggetto titolare (originario) della posizione di garanzia sia rimproverabile un contegno colposo, che crea i presupposti per il verificarsi dell'evento lesivo.

Cass. civ. n. 11022/2003

Il decreto emesso dalla Corte di Appello in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di rigetto della richiesta del P.M., ex art. 333 c.c., di obbligare i genitori di un minore a sottoporre quest'ultimo a vaccinazione obbligatoria (nella specie, contro l'epatite B) non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non decisorio, perché rivolto alla tutela in via interinale dell'interesse del minore stesso e non a risolvere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, né definitivo, perché sempre revocabile.

Cass. civ. n. 8204/2003

È danno biologico risarcibile (inteso come danno conseguenza rispetto al danno evento della lesione) la perdita per il danneggiato di utilità dell'esistenza determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita (indipendentemente da quell'intervallo di tempo che pur sempre, anche se minimo, intercorre tra la causa della morte e la morte stessa), cosicché, perché sia ipotizzabile un danno biologico, risarcibile agli eredi "iure hereditatis" (essendo esso pur sempre una perdita nel patrimonio del defunto delle utilità economiche che gli spettavano a compensazione delle minorazioni subite), occorre che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente affinché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria, atteso che solo in tal caso nasce nel patrimonio del defunto il diritto di credito. La valutazione della entità del danno, in siffatta
ipotesi, viene correttamente commisurata alla speranza di vita futura, e quindi alla durata della vita media, restando priva di rilievo la durata effettiva della vita, in quanto il rilievo accordato a tale ultima circostanza si porrebbe in contrasto, sotto il profilo logico-giuridico col carattere non patrimoniale del danno di cui trattasi, consistente nel quantum di menomazione dell'integrità psicofisica, giacché è solo la perdita patrimoniale che va calcolata in relazione alla incidenza sulla capacità di produrre reddito in futuro.

Cass. civ. n. 85/2003

La condotta del medico sportivo, (nella specie, medico di una società calcistica a livello professionistico) in ragione della sua peculiare specializzazione e della necessità di adeguare i suoi interventi alla natura e al livello di pericolosità dell'attività sportiva stessa, deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità professionale: in particolare, il suddetto medico ha l'obbligo di valutare le condizioni di salute del giocatore con continuità, anche in sede di allenamenti o di ritiro pre-campionato, dovendo anche valutare criticamente le informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di poter individuare pure l'eventuale dissimulazione da parte dell'atleta dell'esistenza di condizioni di rischio per la propria salute.

Cass. civ. n. 476/2002

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

Cass. civ. n. 12012/2002

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.

Cass. civ. n. 10706/2002

Il datore di lavoro, nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, non può invocare il concorso di colpa del lavoratore non solo con riferimento all'incidente a lui occorso - avendo il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua eventuale imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento - ma neanche con riferimento all'incidente occorso ad altro lavoratore che sia intervenuto in operazioni di soccorso del primo, nella concitazione delle quali, poi, nemmeno una eventuale imprudenza od imperizia del soccorritore vale a configurare una responsabilità dello stesso, né esclusiva, né concorrente, nella produzione del danno che costui si sia procurato. (Fattispecie in cui un lavoratore alla guida di un carrello elevatore, intervenuto in soccorso di un collega - rimasto schiacciato, per aver tentato, anziché allontanarsi repentinamente, di arginare la caduta di alcuni rotoli di lamiera scivolati dal pianale nel quale erano depositati, inadeguato a contenerli per le dimensioni ridotte e per l'assenza di opere intermedie - aveva riportato, nel liberare il collega, l'asportazione della falange ungueale del dito indice della mano sinistra).

Cass. civ. n. 9346/2002

Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all'istituto scolastico – l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Cass. pen. n. 528/2002

Malgrado l'assenza di un consenso informato del paziente - e sempre che non sussista un dissenso espresso dello stesso al trattamento terapeutico prospettato - deve escludersi che il medico sia penalmente responsabile delle lesioni alla vita o all'intangibilità fisica e psichica del paziente sul quale ha operato in osservanza delle leges artis, poiché l'attività terapeutica, essendo strumentale alla garanzia del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost., e autorizzata e disanimata dall'ordinamento ed e quindi scriminatura da uno «stato di necessita» ontologicamente intrinseco, senza che sia necessario fare riferimento alle cause di giustificazione codificate.

Cass. civ. n. 6799/2002

Poiché l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, riconducibile agli art. 2 e 32 cost. e alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in quelle previste dall'art. 442 c.p.c.

Cass. civ. n. 5024/2002

Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente — in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) — finisca per configurarsi nell'eziologia. dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché «imposta» in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso.

Cass. civ. n. 4129/2002

L'art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.

Corte cost. n. 38/2002

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della L. 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della L. 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. La tabella E allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, sostitutiva della corrispondente tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) rientra in un sistema normativo complesso diverso ed indipendente rispetto a quello creato dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, e quindi, data la eterogeneità dei sistemi in questione, non può essere applicata a coloro che siano stati danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. L'intervento indennitario previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 non può essere commisurato al danno effettivamente subìto dal soggetto che, anche nell'interesse della collettività, si è esposto al rischio conseguente al trattamento sanitario, poiché il fine che lo Stato persegue con un indennizzo consiste in un equo ristoro, non nel risarcimento del danno.

Cass. pen. n. 1572/2001

La mancanza del consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l'arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla regola del necessario consenso della persona che deve sottoporsi al trattamento sanitario, fanno eccezione le ipotesi di trattamenti obbligatori "ex lege", ovvero quelle in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo e l'intervento medico risulti urgente e indifferibile).

Cass. pen. n. 24942/2001

In tema di lesioni cagionate nel contesto di una attività sportiva, ricompresa nella categoria degli sports a violenza solo eventuale, non opera la scriminante di cui agli artt. 50 e 51 c.p. e si verte, invece in una ipotesi di superamento del c.d. rischio consentito, ogniqualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica. (Fattispecie in cui, in una gara di calcetto a cinque, l'imputato, durante una azione di gioco, a seguito della «umiliazione» scaturita da un tunnel, per ostacolare la corsa del giocatore avversario, allargava i gomiti e andava a colpire quest'ultimo al volto cagionando allo stesso lesioni guaribili in sette giorni).

Cass. civ. n. 13923/2000

In tema di competenza territoriale, alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. che vedano come parte l'amministrazione statale si applicano le ordinarie regole sulla competenza per territorio, le quali sono derogate alla stregua del cosiddetto foro erariale, solo nei procedimenti davanti a giudici collegiali, non in quelli davanti ai giudici monocratici. Pertanto nelle controversie aventi ad oggetto la spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla l. n. 210 del 1992, le quali rientrano nell'art. 442 c.p.c., trova applicazione il foro speciale della residenza dell'attore, in base all'art. 444 comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 86 d.lg. n. 51 del 1998.

Cass. civ. n. 10725/2000

In caso di lesione dell'integrità psico - fisica della persona, detta menomazione dà luogo di per sè a danno biologico, che come tate va provato e risarcito indipendentemente dal fatto che da esso sia derivata anche una perdita patrimoniale. Pertanto, la riduzione della capacità lavorativa generica, vista in sè e non per l'effetto di un mancato guadagno, è risarcibile sotto il profilo del danno biologico. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.

Cass. pen. n. 8910/2000

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia di rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata. (Affermando tale principio, e con riferimento alla fattispecie relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all'avversario, ha precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole gioco - al fine, per esempio, di intimorire l'avversario o di punirlo per un suo precedente comportamento - il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile).

Cass. civ. n. 6318/2000

In tema di responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera per i danni subiti da un neonato, partorito da donna della quale costui era medico di fiducia, per difetto di assistenza nelle varie fasi del parto, per quanto non possono essere a lui addebitate le carenze della struttura stessa, nè la condotta colposa di altri dipendenti dell'ospedale, a lui incombe, tuttavia, l'obbligo, derivante dal rapporto privatistico che lo lega alla paziente, di informarla della eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura, tanto più se la scelta della stessa sia effettuata proprio in ragione dell'inserimento di quel medico in quella struttura, nonché di prestare alla paziente ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente. (Nella specie, la S.C. ha cassato, sul punto, la decisione della Corte di merito che, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, aveva escluso la responsabilità del medico di fiducia della partoriente nella causazione del danno neonatale sul rilievo che, avendo egli preso servizio poco prima dell'inizio del parto, non sarebbero stati a lui addebitabili nè i precedenti interventi di altri sanitari, del tutto inadeguati alla particolarità del parto a rischio, nè le carenze organizzative della struttura, e, in particolare la contingente indisponibilità del cardiotocografo da parte della stessa, senza indagare se detto medico di fiducia avrebbe dovuto, in ipotesi, sconsigliare il ricovero presso quell'ospedale in relazione a detta carenza, recarsi in ospedale anche fuori del proprio orario di servizio, chiedere di essere informato dell'inizio e del decorso del travaglio, od usare altre cautele).

Cass. civ. n. 1575/2000

L'art. 2087 c.c. facendo carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria. Tuttavia è sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all'integrità fisica patito dal dipendente. Pertanto, quando l'espletamento di mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli.

Cass. civ. n. 9/2000

Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità con conseguente menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ha diritto, ex art. 1 l. n. 210 del 1992, ad un indennizzo da parte dello Stato, derivante dal riconoscimento, in capo al danneggiato, di una posizione di diritto soggettivo tutelabile proponendo ricorso davanti al giudice ordinario competente, restando pertanto esclusa ogni ipotesi di configurabilità di posizioni diverse dal diritto soggettivo, nonché la conseguente necessità della devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 602/2000

La responsabilità contrattuale dell'imprenditore derivante dal mancato adempimento dell'obbligo, stabilito dall'art. 2087 c.c., di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro; in tali ipotesi il danneggiato ha a propria disposizione due distinte azioni, delle quali quella contrattuale si fonda sulla presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. e limita il risarcimento ai danni prevedibili al momento della nascita dell'obbligazione, mentre l'azione extracontrattuale pone a carico del danneggiato la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva e, nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato, estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali.

Cass. civ. n. 143/2000

Le molestie sessuali commesse dal datore di lavoro o dai suoi stretti collaboratori nei confronti di lavoratori gerarchicamente subordinati costituiscono condotte idonee a ledere la personalità morale e, in conseguenza, l'integrità psico - fisica dei lavoratori che le abbiano subite (nella specie, tuttavia, si è ritenuta infondata la domanda di risarcimento di danno biologico da molestie sessuali proposta da una lavoratrice per mancanza di prova del nesso causale tra la condotta datoriale ed il pregiudizio derivatone).

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