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Le lesioni personali non sono scriminate dal consenso della vittima se attuate per frodare l’assicurazione

Le lesioni personali non sono scriminate dal consenso della vittima se attuate per frodare l’assicurazione
La Cassazione ha stabilito che è punibile per lesioni personali colui che, per frodare l’assicurazione, ha leso l’integrità fisica dell’assicurato, anche se in presenza del suo consenso.

Con la sentenza 46895/2019 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema degli atti di disposizione del proprio corpo, disciplinati dall’art. 5 del c.c., il quale stabilisce che questi sono vietati “quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.


Il caso riguardava un soggetto che, avendo contribuito a menomare fisicamente un altro soggetto per frodare l’assicurazione di quest’ultimo contro gli infortuni, era stato condannato per lesioni personali pluriaggravate.

La Corte, nell’analizzare la questione, ha osservato che “si rende [...] necessaria una rilettura costituzionalmente orientata dell’articolo 5 del Codice civile che ha condotto la dottrina e la giurisprudenza a mettere in disparte quelle diminuzioni permanenti dell’integrità fisica finalizzate al mantenimento o al ristoro della salute (mutamento di sesso), all’autodeterminazione procreativa (sterilizzazione) o di solidarietà disinteressata (donazioni di organi e tessuti), intesa quale benessere complessivo dell’individuo”. In questi casi, sostengono i giudici, ciò che assume rilievo è la funzione sociale ed economicamente disinteressata della menomazione fisica, che giustifica la libertà di disposizione del corpo in una prospettiva costituzionalmente orientata. Gli atti autolesivi andrebbero invece considerati illeciti nel momento in cui siano volti a ledere gli interessi di terzi estranei, proprio come nel caso in esame, nel quale sono stati posti in essere per frodare l’assicurazione.


Il concetto di ordine pubblico richiamato dall’art. 5 c.c., ha osservato la Corte, costituisce un parametro in continua evoluzione e quindi avente contenuto relativo, il quale non pone limiti alla libertà di autodeterminazione dell’individuo, se non nei casi in cui di tale diritto si abusa al fine di mercificare il corpo umano o di trarne un illecito vantaggio.


Alla luce di ciò, la Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato per concorso nel delitto di lesioni personali pluriaggravate, escludendo di applicare la scriminante di cui all’art. 50 del c.p., la quale esclude la punibilità di colui che leda un diritto in presenza del consenso del suo titolare, in quanto, in questo caso, il consenso dell’avente diritto è stato prestato in presenza di un divieto di legge e quindi non validamente.


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