(massima n. 1)
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della L. 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della L. 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. La tabella E allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, sostitutiva della corrispondente tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) rientra in un sistema normativo complesso diverso ed indipendente rispetto a quello creato dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, e quindi, data la eterogeneità dei sistemi in questione, non può essere applicata a coloro che siano stati danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. L'intervento indennitario previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 non può essere commisurato al danno effettivamente subìto dal soggetto che, anche nell'interesse della collettività, si è esposto al rischio conseguente al trattamento sanitario, poiché il fine che lo Stato persegue con un indennizzo consiste in un equo ristoro, non nel risarcimento del danno.