(massima n. 1)
I benefici accordati a quanti presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (e, in caso di morte del soggetto contagiato, ai familiari considerati a suo carico) non spettano in caso di patologie contratte a seguito di trasfusioni o somministrazioni di emoderivati effettuate all'estero (nella specie, si č escluso altresė rilievo alla circostanza che la somministrazione di sangue infetto poteva essere avvenuta in occasione di un trapianto praticato nel Lana del Tirolo, in forza di apposite convenzioni con le province di Trento e Bolzano, fondate sugli accordi di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Austria, peraltro successivi all'esecuzione dell'intervento chirurgico).