(massima n. 1)
Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura. La volontà può essere espressa all'interno delle proprie disposizioni testamentarie - la legge infatti consente esplicitamente che tra esse rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, comma 2, c.c.) - o, quando manchi la scheda testamentaria, attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, senza rigore di forma. L'esistenza ed il contenuto di un simile mandato costituiscono questioni di fatto e, investendo apprezzamenti riservati al giudice di merito, si sottraggono al sindacato in sede di legittimità.