(massima n. 1)
Poiché l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, riconducibile agli art. 2 e 32 cost. e alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietą sociale, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennitą (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in quelle previste dall'art. 442 c.p.c.