(massima n. 1)
Il datore di lavoro, nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, non può invocare il concorso di colpa del lavoratore non solo con riferimento all'incidente a lui occorso - avendo il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua eventuale imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento - ma neanche con riferimento all'incidente occorso ad altro lavoratore che sia intervenuto in operazioni di soccorso del primo, nella concitazione delle quali, poi, nemmeno una eventuale imprudenza od imperizia del soccorritore vale a configurare una responsabilità dello stesso, né esclusiva, né concorrente, nella produzione del danno che costui si sia procurato. (Fattispecie in cui un lavoratore alla guida di un carrello elevatore, intervenuto in soccorso di un collega - rimasto schiacciato, per aver tentato, anziché allontanarsi repentinamente, di arginare la caduta di alcuni rotoli di lamiera scivolati dal pianale nel quale erano depositati, inadeguato a contenerli per le dimensioni ridotte e per l'assenza di opere intermedie - aveva riportato, nel liberare il collega, l'asportazione della falange ungueale del dito indice della mano sinistra).