(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale, alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. che vedano come parte l'amministrazione statale si applicano le ordinarie regole sulla competenza per territorio, le quali sono derogate alla stregua del cosiddetto foro erariale, solo nei procedimenti davanti a giudici collegiali, non in quelli davanti ai giudici monocratici. Pertanto nelle controversie aventi ad oggetto la spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla l. n. 210 del 1992, le quali rientrano nell'art. 442 c.p.c., trova applicazione il foro speciale della residenza dell'attore, in base all'art. 444 comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 86 d.lg. n. 51 del 1998.