1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.