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Articolo 513 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Dispositivo dell'art. 513 bis Codice Penale

(1)Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva(2), compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici(3).

Note

(1) Tale disposizione è stato aggiunta dall'art. 8, della l. 13 settembre 1982, n. 646.
(2) Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.
(3) Si tratta di un'aggravante determinata dal fatto che l'attività colpita aveva ricevuto un'incentivazione da parte dello Stato.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata introdotta per fare fronte a quei comportamenti, tipici delle associazioni mafiose, diretti a scoraggiare la concorrenza, ledendo quindi il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale dei privati.

Spiegazione dell'art. 513 bis Codice Penale

L'ipotesi delittuosa in esame va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale.

Trattasi di reato proprio, in quanto tale commissibile solamente da colui che eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, essendo comunque sufficiente anche lo svolgimento di fatto dell'attività.

Il reato è inoltre a forma libera, e quindi qualsiasi condotta violento od intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività commerciale integra il reato di concorrenza illecita.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di commettere violenza o minaccia, con l'intento ulteriore di eliminare o scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza.

Data la diversità dei beni giuridici tutelati, il delitto in esame può benissimo concorrere con quello di cui all'articolo 416 bis (associazione di stampo mafioso), mentre, per contro, assorbe i delitti di violenza o minaccia, data la sua natura di reato complesso.

Massime relative all'art. 513 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 40803/2022

Il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente.

Cass. pen. n. 34214/2020

Integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod. pen., l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all'accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore.

Integra il reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia, di cui all'art. 513-bis cod. pen., l'occupazione da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi di un certo mercato o di una zona "contrattualmente" stabilita, conseguente all'azione intimidatoria del gruppo criminale egemone sul territorio, determinando tale illecita concorrenza "ambientale" un forzoso boicottaggio ai danni degli altri operatori del settore, anche quando la condotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto. (Fattispecie in cui, attraverso l'appoggio della cosca locale, veniva imposta agli esercenti commerciali la fornitura in via esclusiva di "slot machine" di un certo imprenditore).

Cass. pen. n. 37520/2019

Ai fini dell'integrazione del reato di concorrenza illecita ex art. 513-bis cod. pen. non è necessario che i comportamenti ivi contemplati siano diretti nei confronti dell'imprenditore concorrente, non essendo tale caratteristica espressamente richiesta dalla norma a fronte di condotte che ben possono coinvolgere anche persone diverse da quello.

Cass. pen. n. 50094/2018

Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti coercitivi connotati da violenza o minaccia, esplicati nell'esercizio di attività commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., ivi compresi i comportamenti, indicati al numero 3) della citata norma, consistenti in qualunque condotta posta in essere con mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ed idonea a danneggiare l'altrui azienda.

Cass. pen. n. 50084/2018

Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti coercitivi connotati da violenza o minaccia, esplicati nell'esercizio di attività commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., ivi compresi i comportamenti, diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2), specificamente volti ad alterare l'ordinario e libero rapportarsi degli operatori in un'economia di mercato.

Cass. pen. n. 43622/2018

In tema di delitti contro l'industria ed il commercio, l'esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista.

Cass. pen. n. 38551/2018

Integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. qualunque comportamento violento o minatorio posto in essere nell'esercizio di attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante non correlata alla capacità operativa dell'impresa, tra cui anche gli atti impeditivi dello svolgimento dell'altrui libera concorrenza. (In motivazione la Corte ha precisato che la nozione di atti di concorrenza illecita deve essere interpretata tenendo conto non soltanto delle condotte tipizzate dall'art. 2598, n.1 e 2, cod. civ., ma anche di ogni altra condotta contraria "ai principi della correttezza professionale e idonea a danneggiare l'altrui azienda" di cui al n. 3 dello stesso art. 2598).

Cass. pen. n. 53139/2016

Il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che nella sola estorsione si ritrova l'elemento di fattispecie dell'ottenimento del profitto ingiusto).

Cass. pen. n. 29009/2014

Il delitto previsto dall'art. 513 bis c.p. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.

Cass. pen. n. 5793/2014

Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è assorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli.

Cass. pen. n. 16195/2013

L'art. 513 bis c.p. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come minaccia la condotta del titolare di una ditta di trasporti, che aveva intimato al responsabile di una impresa concorrente di non avvalersi della collaborazione di un ex socio).

Cass. pen. n. 12785/2011

La norma incriminatrice dei fatti di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia non è speciale rispetto a quella incriminatrice dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, sicché i due reati, attesa l'episodicità del primo e la struttura associativa del secondo, possono concorrere.

Cass. pen. n. 3018/2011

Non rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia, la reciprocità delle aggressioni.

Cass. pen. n. 24172/2010

Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis c.p. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi.

Cass. pen. n. 20647/2010

La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti non integra il delitto di cui all'art. 513 bis c.p., il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, ma nemmeno quello di cui all'art. 513 dello stesso codice, qualora l'azione non sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e cioè di attentare alla libertà di iniziativa economica.

Cass. pen. n. 9750/2010

Al fine della configurabilità del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, che è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

Cass. pen. n. 46756/2005

Il reato di cui all'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con violenza o minaccia), non è riferibile anche a colui che nell'esercizio di una attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione in questione, introdotta dall'art. 8 della L. n. 646 del 1982 (cosiddetta legge antimafia), reprime la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che tende a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive.

Cass. pen. n. 19713/2005

Si ha concorrenza sleale, rilevante secondo la previsione dell'art. 513 bis c.p., sia quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

Cass. pen. n. 4836/2005

Integra il reato di illecita concorrenza previsto dall'art. 513 bis c.p. la formazione di un accordo collusivo mirante alla fraudolenta predisposizione di offerte attraverso le quali realizzare un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto, reso possibile da un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminale “Cosa Nostra”, giacché si è in presenza di un comportamento che arreca pregiudizio alla libertà di concorrenza.

Cass. pen. n. 26918/2001

Il reato di illecita concorrenza con minacce o violenza (art. 513 bis c.p.) ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso, fondato sull'assunto che il delitto non fosse configurabile a carico dell'imputato, atteso che questi non esercitava formalmente alcuna impresa commerciale)

Cass. pen. n. 131/1998

La fraudolenta aggiudicazione di una gara d'appalto a favore di un'impresa contigua ad un'associazione criminosa, resa possibile in virtù del clima di intimidazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, integra il reato previsto dall'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza), il quale mira a reprimere con la sanzione penale tutti quei comportamenti che, attraverso l'uso strumentale della violenza o della minaccia, incidano su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera ma anche lecitamente attuata.

Cass. pen. n. 7856/1997

Non è configurabile un rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. (reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia) ed il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa della seconda: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Cass. pen. n. 2224/1996

La natura di reato complesso del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis c.p., consente l'assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia. Tuttavia non può essere consentito l'assorbimento di tale reato in quello di tentata estorsione, in base al criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p. Le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p. collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 c.p. tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo il concorso apparente di norme previsto dall'art. 15 c.p.

Cass. pen. n. 450/1995

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all'art. 513 bis c.p., non deve necessariamente realizzarsi in ambienti di criminalità organizzata, né l'autore deve appartenere a un'organizzazione criminale, né sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all'art. 2595 c.c. Infatti, l'art. 513 bis citato si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionare. Il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto dimensionare l'ambito di applicabilità della norma (restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata), ma solo caratterizzare i comportamenti punibili con il ricorso a un significativo parallelismo.

Cass. pen. n. 331/1993

Il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia previsto dall'art. 513 bis c.p. può concorrere con il delitto di associazione per delinquere. (Nella specie il principio è stato affermato con riferimento a soci di una società operante nei trasporti funebri che con vari atti di intimidazione e sottrazione di beni in danno di imprese concorrenti, avevano imposto il loro monopolio in tale attività in due agglomerati urbani).

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