La norma in oggetto appare di rarissima applicazione, dato che si richiede un
danno all'industria nazionale, difficilmente arrecabile dalla mera condotta di chi metta in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, già punita dagli articoli
473 e seguenti.
Assai arduo appare inoltre il compito del giudice nel momento dell'accertamento di un effettivo nocumento all'industria nazionale.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi provochi un danno all'industria nazionale mettendo, volontariamente, in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, pur sapendo che gli stessi risultano essere contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati.
La
condotta tipica consiste, dunque, nel porre in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o internazionali, prodotti industriali di qualsiasi tipologia, recanti marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati. Qualora i marchi, nomi o segni distintivi non fossero contraffatti o alterati, ma soltanto
mendaci, il fatto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art.
517 c.p., il quale punisce proprio la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ossia segni idonei ad indurre in errore il compratore in merito all'origine, la provenienza o la qualità del bene.
L'
oggetto materiale del reato in esame è costituito sia dai prodotti industriali messi in vendita o in circolazione, sia dalle persone che vengano tratte in inganno dalla condotta criminosa.
Per quanto riguarda l'
evento, esso consiste nel danno cagionato dall'agente agli interessi economici dell'industria nazionale, sia direttamente che indirettamente, anche qualora ad essere danneggiata sia una sola tipologia di industria, purché non si tratti di una singola azienda.
Il delitto si deve, pertanto, considerare
consumato nel momento stesso in cui si produca un danno all'industria nazionale.
Non si può, però, parlare di
tentativo nel caso in cui l'evento non si avveri, in quanto una tale evenienza farebbe comunque rientrare la condotta dell'agente nell'art.
474 c.p. oppure nell'art.
517 c.p., a seconda che il nome,
marchio o segno distintivo risulti registrato o meno.
È sufficiente la sussistenza del
dolo generico, quale coscienza e volontà di mettere in vendita o, comunque, in circolazione, prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, i quali siano idonei a danneggiare l'industria nazionale.
La fattispecie risulta
aggravata, ai sensi del secondo comma, qualora, per i marchi o segni distintivi, siano state osservate le norme contenute in leggi interne o in
convenzioni internazionali in materia di tutela della proprietà industriale.
La condanna per delitto in esame comporta, ai sensi dell'art.
518 c.p. la
pubblicazione della sentenza.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA