In particolare, se il regolamento di condominio impedisce di recare disturbo alla quiete degli altri condomini, il locatore di un appartamento può far accertare l’avvenuta risoluzione anticipata del contratto di locazione, in caso di mancato rispetto di tale norma?
Il Tribunale di Monza, con la sentenza sopra citata, sembra propendere per la risposta affermativa.
Nel caso esaminato dal Tribunale, il locatore aveva agito in giudizio evidenziando di aver concluso con il convenuto un contratto di locazione, regolarmente registrato; chiedeva di dichiarare la risoluzione anticipata a causa del “ripetuto mancato rispetto del Regolamento Condominiale” da parte del locatario.
In particolare, il ricorrente evidenziava come il convenuto avesse ripetutamente disturbato la quiete e il riposo degli altri condomini, come dimostrato anche dalla corrispondenza proveniente dall’amministratore di condominio, il quale aveva presentato esposto al Comune, “con indicazione di vari episodi ed allegazione di un livello di emissioni talmente elevato da costituire una seria e pericolosa minaccia al bene della salute”.
Il convenuto, peraltro, costituendosi in giudizio non si opponeva e non contestava le argomentazioni avversarie, limitandosi a dire che le allegazioni apparivano “esagerate”.
Ebbene, il giudice, nel pronunciarsi nel merito della questione, rilevava che con la sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore si era espressamente impegnato ad “accettare il regolamento di condominio”, il quale, vietava di adibire i locali ad uso abitazione a “qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini” e stabiliva il divieto “dopo le ore 23:00 di suonare, cantare e di far funzionare apparecchi radio e grammofoni salvo il consenso dei condomini vicini”.
Pertanto, considerata la documentazione prodotta e la mancata opposizione del convenuto, il Giudice non poteva che concludere nel senso di dichiarare la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del c.c.) del contratto di locazione in questione, ritenendo accertata l’avvenuta “grave” violazione del medesimo.
Il Tribunale, pertanto, ordinava al convenuto di rilasciare l’immobile nel termine di dieci giorni, condannandolo, inoltre, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.