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Articolo 18 bis Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

Dispositivo dell'art. 18 bis Legge sul procedimento amministrativo

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Spiegazione dell'art. 18 bis Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame presenta il chiaro intento di evitare contestazioni circa il momento in cui iniziano a decorrere vari termini previsti dal presente capo, relativi alla semplificazione dell'attività amministrativa.

Come evidenziato in numerose norme di cui alla presente legge, tra cui spicca quella sulla formazione del silenzio assenso a favore del privato (art. 20, il decorso del termine rende operante l'applicazione di vari istituti, ed è pertanto fondamentale che vi sia una prova, una tracciabilità circa il momento di presentazione delle varie istanze da parte del privato cittadino.

Tramite apposita ricevuta, infatti l'amministrazione attesta il momento in cui l'istanza, la segnalazione o la comunicazione del privato è stata inoltrata.

Tale ricevuta può altresì adempiere alle funzioni di comunicazione di avvio del procedimento (v. art. 7), ma solo qualora contenga i prescritti requisiti informativi, come elencati dall'art. 8.

La ricevuta opera solo in favore del privato, motivo per cui la norma precisa che il mancato rilascio della stessa produce comunque gli effetti previsti dalle singole norme.
Da ultimo, il comma 2 stabilisce che, per ottenere gli effetti del silenzio assenso ed in materia di s.c.i.a., l'istanza, la segnalazione o la comunicazione deve essere correttamente presentata all'amministrazione competente, altrimenti i termini di decorrenza decorreranno dal ricevimento da parte dell'amministrazione competente.

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