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Articolo 8 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

Dispositivo dell'art. 8 Legge sul procedimento amministrativo

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

  1. a) l'amministrazione competente;
  2. b) l'oggetto del procedimento promosso;
  3. c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
  4. c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
  5. c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
  6. d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
  7. d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)(1).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Note

(1) Le lettere c) e d) sono state modificate, e la lettera d-bis) è stata inserita, dall'art. 12, comma 1) lett. d) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Spiegazione dell'art. 8 Legge sul procedimento amministrativo

La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta un efficace mezzo per consentire la partecipazione dei privati, in modo da permettergli un'adeguata conoscenza degli interessi oggetto dell'attività amministrativa. Tale partecipazione non è solamente diretta a tutelare gli interessati, di modo ché possano prevenire eventuali lesioni ai loro interessi, bensì essa è utile alla p.a. stessa, dato che l'interesse pubblico si ritiene venga meglio perseguito con la partecipazione dei soggetti compartecipanti.

La comunicazione in esame deve ovviamente contenere vari elementi che permettano al destinatario di comprendere l'oggetto del procedimento e di partecipare attivamente al medesimo, quali l'amministrazione competente, l'oggetto, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro cui dovrebbe concludersi il procedimento, l'ufficio in cui poter prendere visione degli atti e, nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

Alcune di queste formalità, tuttavia, non sono prescritte a pena di annullabilità, ma la loro mancanza costituisce una mera irregolarità, come la mancata comunicazione dell'unità organizzativa o del responsabile, la mancanza dei rimedi esperibili.

Ai sensi del comma 3, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, essa può avvenire mediante pubblici proclami o tramite le forme di volta in volta ritenute più idonee al raggiungimento dello scopo.

Massime relative all'art. 8 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 5106/2016

La mancata indicazione nell'atto recante la comunicazione dell'avvio del procedimento (che nel caso di controllo da parte della Soprintendenza, è, per l'espressa previsione contenuta nell'art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004, la stessa comunicazione con la quale l'ente locale trasmette gli atti alla Soprintendenza per l'esercizio del potere di controllo), di tutte le informazioni contenute nell'art. 8 della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, del nominativo del responsabile del procedimento (o dell'ufficio in cui prendere visione degli atti) rappresenta un'ipotesi di mera irregolarità, che non inficia la validità del provvedimento finale.

Cons. Stato n. 1468/2011

Con riferimento alla forma, in disparte quanto previsto dal comma 3, si è detto che ove non sia possibile la comunicazione diretta in mani del destinatario dell'avviso di avvio del procedimento, l'amministrazione può avvalersi del servizio postale e non deve necessariamente osservare il sistema di notificazione degli atti giudiziari a mezzo di ufficiale giudiziario.

Cons. Stato n. 7123/2010

Il raggiungimento della finalità partecipativa o l'impossibilità di incidere, con la partecipazione, sul contenuto del procedimento, sono considerati esimenti sufficienti ai fini della validità del provvedimento adottato senza la pedissequa osservanza delle norme citate, o anche in totale assenza della comunicazione.

Cons. Stato n. 4239/2005

Per quanto concerne le conseguenze relative alla mancanza di uno degli elementi formativi dell'avviso, non è detto che ciò comporti la sanzione dell'illegittimità. Infatti, secondo un orientamento ormai consolidato, le disposizioni sulla partecipazione non devono essere applicate in maniera formalistica e letterale, essendo al contrario rilevante la sussistenza di atti inequivoci che dimostrino la conoscenza sostanziale, da parte di un privato cittadino di normale diligenza, dell'avvenuta attivazione del procedimento che lo riguarda.

Cons. Stato n. 4972/2003

L'adeguatezza delle forme è apprezzata nella misura in cui i destinatari siano stati messi nelle condizioni di controllare gli assunti dell'amministrazione procedente, con la conseguenza che può considerarsi equipollente all'avviso di cui all'art. 7 solo quell'informazione che contenga effettivamente tutti gli elementi di cui all'art. 8.

Cons. Stato n. 14/1999

La disposizione in esame costituisce una previsione di chiusura del sistema, applicabile a tutti quei procedimenti per i quali sussiste un concreto pericolo di pregiudizio all'interesse pubblico alla corretta informazione e partecipazione, rendendo possibile ugualmente lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente dalla comunicazione personale.

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