(massima n. 1)
La domanda di rivendicazione di somme giā acquisite ad un fallimento deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 93 e segg. o 101 della legge fall., in quanto il relativo procedimento č l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualitā anche nella fase di cognizione, implicando la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che se il creditore che pretende d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilitā del credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo emesso al riguardo, il procedimento tutto č affetto da radicale nullitā, che il giudice di legittimitā (investito del ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) č tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri ex art. 25 legge fall.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme di cui agli artt. 93 o 101 della legge fall. (Fattispecie relativa alla richiesta di restituzione di somma versata sul conto corrente intestato al fallito dopo l'apertura del fallimento).