(massima n. 1)
In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti ex art. 93 legge fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano effettuate al domicilio eletto, con conseguente nullitą della notifica del ricorso in impugnazione, ai sensi dell'art. 100 della medesima legge, che sia effettuata anziché presso il domicilio eletto presso la sede legale del creditore la cui ammissione al passivo sia contestata. Tale nullitą, peraltro, resta sanata, con efficacia ex tunc dall'avvenuta costituzione in giudizio del creditore medesimo.