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Articolo 92 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Avviso ai creditori ed agli altri interessati

Dispositivo dell'art. 92 Legge fallimentare

(1) Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

  1. 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
  2. 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
  3. 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31 bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
  4. 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Note

(1) Il primo comma è stato sostituito con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Ratio Legis

La norma disciplina l'avviso che il curatore deve inviare ai creditori per avvertirli dell'apertura del concorso. E' stato recentemente introdotto per il curatore l'obbligo di trasmettere l'avviso - ove possibile - a mezzo posta elettronica certificata.

Massime relative all'art. 92 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 10668/1999

L'azione di accertamento negativo del credito del cedente proposta dal debitore ceduto e di condanna del debitore al pagamento proposta da chi si afferma cessionario di soggetto poi fallito e l'azione di accertamento dell'inopponibilitą della cessione al fallimento proposta dalla curatela, seppur rientranti nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento ai sensi dell'articolo 24 L. fall. non sono assogettate alla speciale disciplina della verifica dei crediti in sede fallimentare dettata dagli articoli 92 e seguenti L. fall. in quanto l'eventuale incidenza depauperatoria sul patrimonio del fallito costituisce una conseguenza indiretta ed esterna rispetto al risultato dell'opera di salvaguardia e di ricostruzione della massa attiva riservata agli organi fallimentari. (Nella specie, proposta dall'appaltante domanda di accertamento del proprio diritto alla sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c. e in subordine di accertamento di quali istituti di credito, tra quelli cui l'appaltatore aveva ceduto il credito, fossero legittimati a ricevere l'adempimento con efficacia liberatoria, e formulata dai cessionari domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento, era sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore e la curatela subentrata nel giudizio aveva eccepito l'inopponibilitą al fallimento della cessione e l'improcedibilitą in sede ordinaria delle azioni aventi ad oggetto accertamenti di situazioni creditorie suscettibili di riverberarsi sul patrimonio del fallito; il giudice di merito ha respinto l'eccezione di improcedibilitą, accertato la sussistenza della cessione e la sua opponibilitą al fallimento e la S.C. ha confermato la decisione sulla base degli enunciati principi).

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