(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, ex legge 742 del 1969, la deroga prevista dall'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 citata, con riguardo alle cause «relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti», non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (nella specie giudizio per la restituzione di titolo depositato da creditore insinuato, ex art. 93 legge fall.).