(massima n. 1)
In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti ex art. 93 comma secondo L. fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano compiute al domicilio eletto, e non presso altro luogo (nella specie, presso la sede legale di un ente pubblico), secondo un principio applicabile anche in tema di amministrazione straordinaria, giusta richiamo dell'art. 209 cpv. legge citata, mentre, in mancanza della detta elezione di domicilio, le notificazioni vanno eseguite presso la cancelleria del tribunale.