(massima n. 1)
In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, terzo comma, n. 4, legge fall. (nel testo novellato a seguito del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, e del correttivo d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Cosģ statuendo, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva ammesso solo parzialmente in via ipotecaria il credito azionato, in assenza di adeguata precisazione circa l'individuazione dell'oggetto della prelazione, posto che la banca ricorrente si era limitata ad indicare genericamente di aver allegato alla domanda di ammissione al passivo "la documentazione attestativa" di due ipoteche volontarie e che "da dette produzioni era facilmente ricavabile la descrizione del bene").