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Crediti del lavoratore: per l’insinuazione al passivo basta la busta paga?

Lavoro - -
Crediti del lavoratore: per l’insinuazione al passivo basta la busta paga?
Le buste paga rilasciate dal datore di lavoro possono essere utilizzate come prova del credito ove firmate, siglate o timbrate.
È noto come l’art. 93 L. fallimentare preveda che la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Inoltre, il legislatore dispone che tale ricorso vada trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore unitamente ad una serie di documenti. Il comma 6 della norma citata, infatti, dispone che “al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene”.

Tanto premesso, è possibile chiedersi – posto che tale norma, sicuramente, si applica anche al credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro – se una semplice busta paga possa valere come prova per l’insinuazione al passivo.

A tale quesito ha di recente fornito risposta la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17312 del 27 maggio 2022, optando per la tesi che ammette la valenza probatoria della busta paga.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato, in ossequio al non contrastato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr., ex multis, Cass. n. 18169/2019), che “le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione”.
Tale conclusione, segnatamente, poggia sulla considerazione per cui, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953, la consegna della busta paga al lavoratore è obbligatoria.

Ciò detto, la Corte comunque specifica che resta ferma la facoltà del curatore di contestare le risultanze della busta paga allegata dal dipendente
  • con altri mezzi di prova;
  • con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza.
La valutazione di queste ultime, nello specifico, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice

Il caso concreto, in particolare, vedeva protagonista un lavoratore che, vantando un credito nei confronti del suo datore di lavoro fallito (a titolo di ferie non godute, indennità di mancato preavviso, dei ratei relativi alla tredicesima e quattordicesima e di t.f.r.), aveva presentato domanda di ammissione al passivo.
Questa, tuttavia, era stata rigettata dal Tribunale, il quale – con esclusivo riferimento all’aspetto centrale in questa sede –aveva ritenuto insufficiente, al fine dell’accoglimento dell’istanza di insinuazione, la produzione delle buste paga e la mera allegazione dell’inadempimento del datore di lavoro.
A seguito di svariate vicissitudini processuale, il datore aveva presentato ricorso per Cassazione, dolendosi della violazione dell’art. 93 L. Fall.: ritenendo il ricorso fondato, allora, il Collegio ha operato le importanti precisazioni sopra riportate.


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